Per tutto quanto finora avvenuto, in rapporto alla imposizione del nucleare in Italia, il dato vero, di fondo, è che la Costituzione viene disattesa nel suo cuore, propulsore di ogni altra scelta politica, istituzionale, economica: l’articolo 1, dove Essa recita che La sovranità appartiene al Popolo.Sì, è proprio così: Il Popolo espressosi, fino a prova contraria, per l’80% contro il Nucleare non conta niente!Questa è la questione vera, al di la della Sentenza della Corte Costituzionale, 22 luglio 2010, n.278, che respinge il ricorso di dieci Regioni italiane contro alcune decisive scelte sul nucleare, introdotte in una delle più caotiche e confusionarie leggi mai fatte nella Repubblica Italiana, la legge 99 del 2009: una sentenza che abbiamo letto e riletto e che, pur nel rispetto massimo della Suprema Corte di Giustizia, non condividiamo e che a nostro parere non dà risposta ai quesiti posti dalle Regioni ricorrenti. Per condividere questa nostra valutazione è naturalmente necessario leggere la sentenza nei suoi diversi passaggi di analisi, prima delle conclusioni.
Partiamo dal punto che appare palesemente il più incomprensibile e contradditorio della sentenza, quello relativo al potere sostitutivo dello Stato Centrale rispetto alle Regioni ed agli Enti Locali e cioè, nella sostanza, nella individuazione dei siti nucleari: la Corte Costituzionale riconosce che la materia deve far riferimento all’Articolo 117 della Costituzione (totalmente ignorato nella legge contestata), come da tempo sottolineiamo, e cioè che trattasi di materia di “legislazione concorrente”, ma conclude dando allo Stato Centrale la decisione ultima quando vi è dissenso anche motivato da parte della Regione, annullando in sostanza la concorrenzialità. Ma ancora più incomprensibile è la risposta in questa decisione all’ultima parte dell’Art 117 che recita “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Abbiamo cercato in tutto il testo del “Considerato in Diritto” una risposta a questo fondamentale punto, ma non vi è accenno alcuno. La domanda che poniamo alla Suprema Corte è chiaramente questa; è vero che mai si realizzerà, ma se si impone centralmente un megaimpianto da 1600 MW (unmilione e seicentomila kW) elettrici che comporta un inquinamento termico doppio e cioè di 3200 MW e richiede una potenza nucleare tripla e cioè di 4800 MW come fa una Regione a legiferare il suo piano energetico regionale stante questo abnorme condizionamento energetico e di impatto ambientale? Per inciso nel piano Berlusconi -Scajola si pensa anche a molto di più. Sono perciò chiaramente impossibili una corretta legiferazione regionale ed una corretta ed efficiente pianificazione territoriale quando sono imposte centralmente scelte pesantissime e non condivise; ed è troppo evidente che è disatteso l’Art 117 della Costituzione Non ha naturalmente nulla a che fare con la sentenza della Corte Costituzionale, ma sul piano politico una domanda essenziale si pone; come si fa a parlare di Federalismo quando non si dice una sola parola sullo annullamento del ruolo delle Regioni e degli enti locali su una questione di grandissima rilevanza come questa dei siti nucleari? Si può essere ovviamente anche favorevoli al nucleare, ma non si può invece tacere sul ruolo delle Comunità locali a decidere. Se abbiamo compreso bene, il ricorso contro il punto f dell’Art 25 - determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione – non è stato accolto “perché nel vigente assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta che la distingue dagli enti locali (Art 114 Cost.) sicché si deve escludere che il Legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni nella espressione censurata”. Benissimo! Se le cose stanno così, possiamo rallegrarci perché non sembra esservi alcun altro punto della legge che indica “le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi” nei confronti della Regione e quindi....come fa il Governo ad esercitare il potere sostitutivo? L’abbiamo detto, una legge caotica, e confusa che è difficile imitare. Molte altre sono ancora le perplessità rispetto alla Sentenza della Corte Costituzionale: dalla implicita accettazione del nucleare come scelta strategica per il Paese (se si facesse il più mastodontico dei piani ipotizzabili si coprirebbe tra il 2025 ed il 2030 meno del 4% dell’attuale consumo di energia in Italia) ai limiti nell’analisi internazionale delle convenzioni sul nucleare a partire dall’assenza di ogni riferimento al TNP (Trattato di Non Proliferazione), che invece diventa essenziale essendo stato introdotti, nella legge citata, impianti per la produzione di combustibile nucleare senza neanche la sia pure semplicemente formale, perchè impossibile ad esserlo, specificazione “per uso civile”; dalla accettazione dell’ambiguità della natura dell’impianto, civile o militare? e della conseguente speciale protezione alle decisioni sui cosiddetti impianti di trattamento scorie radioattive, in realtà montagne di materiale contaminato ed estremamente pericoloso per l’oggi e per innumerevoli generazioni future. Appare perciò ancora più forte dopo la sentenza della Corte Costituzionale la necessità di una battaglia democratica e pacifista per l’affermazione del diritto delle Comunità a decidere e delle ragioni del No al Nucleare e del Si al Sole. Roma 26 Luglio 2010 Guido Pollice, presidente nazionale VAS Riccardo Consales, responsabile nazionale VAS per il Nucleare Antonio D’Acunto, coordinamento Campano per il no al nucleare
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