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Approvato dall'assemblea nazionale di VAS del 8-9-10 dicembre 2006
Art. 1 - Denominazione e Sede
In base agli artt. 36 e segg. del Codice Civile nonché agli artt. 10 e segg. del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è costituita una associazione nazionale denominata "Verdi, Ambiente e Società - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o, più brevemente, "Verdi, Ambiente e Società Onlus" ovvero " VAS Onlus". L'Associazione nella denominazione ed in ogni segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico è accompagnata dalla locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero dall'acronimo ONLUS. L’associazione, svolgendo attività di utilità sociale a favore di associati e/o di terzi ed essendo senza fine di lucro, rientra ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 fra le associazioni di promozione sociale (APS). La sede temporanea dell'Associazione è stabilita in Roma, Via Flaminia n. 53.
Art. 2 - Oggetto
L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e non ha oggetto l'esercizio di attività commerciale e comunque diverse da quelle previste dal presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3 - Finalità e scopi
L'Associazione opera con l'esclusivo intento del perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all’Art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, volto alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, previste dall’Art. 10, comma 1, lett. a), punto 8) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e dei beni storico-culturali, tassativamente nell’ambito della previsione dell’Art. 10, comma 1, lett. a), punto 7) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché allo svolgimento delle attività ad esse direttamente connesse, con l’espresso divieto di svolgere sia l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sia qualsivoglia altra attività diversa da quelle menzionate alla lettera a) dell’Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Persegue inoltre finalità di promozione sociale e di utilità sociale di cui all’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383. In tale ottica la sua azione è indirizzata per il conseguimento dei seguenti scopi:
- promuove e favorisce le iniziative volte a garantire gli equilibri ecologici; promuove e favorisce le iniziative volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento dell’ambiente e di alterazione degli ecosistemi; promuove e favorisce iniziative volte alla tutela della biodiversità e dei diritti delle altre specie viventi;
- promuove e favorisce le iniziative che, nel rispetto dei valori e dei diritti umani civili e sociali e nella salvaguardia del patrimonio naturale e storico-culturale, consentano l'equo impiego delle risorse disponibili, per il superamento degli squilibri economici-sociali, delle sacche di sottosviluppo e delle contraddizioni esistenti tra uomo, natura ed ambiente;
- promuove e favorisce la cultura ambientalista, eco-solidale ed eco-pacifista;
- promuove e favorisce le iniziative volte alla tutela della salute, intesa come bene individuale e collettivo;
- promuove e favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- promuove e favorisce iniziative volte al superamento delle disparità sociali, alla promozione dei diritti civili ed al superamento delle disparità di trattamento esistenti per ragioni razziali, religiose e di sesso, causate dalla violazione dei principi della cultura ambientalista e solidale;
- promuove e favorisce iniziative volte al perseguimento di un modello di sviluppo durevole;
- promuove e favorisce iniziative volte alla diffusione dell'educazione ambientale e di una cultura coerentemente ambientalista;
- promuove tutte quelle iniziative di orientamento e formazione al lavoro che, nell’ambito delle anzidette finalità, mirano al superamento delle disparità sociali ed economiche.
Art. 4 - Attività
In particolare, l'Associazione assume le seguenti iniziative in Italia e all’estero:
- elabora e realizza progetti-obiettivi su tematiche attinenti alle finalità e agli scopi statutari;
- organizza e sostiene manifestazioni culturali e scientifiche;
- predispone ed attua programmi e progetti di recupero ambientale;
- promuove ed organizza campagne di opinione e di denuncia volte alla tutela dell'ambiente;
- svolge attività di formazione, riqualificazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche oggetto degli scopi dell’associazione, orientandosi inoltre al mondo della scuola con iniziative volte anche all'accrescimento del grado di consapevolezza sugli argomenti e le metodologie di educazione ambientale degli insegnanti dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, nonché dei capi di istituto;
- sviluppa la collaborazione con gli Enti pubblici e privati e con le Organizzazioni di volontariato e le ONLUS impegnate nel perseguimenti dei medesimi scopi dell'Associazione e prevede anche la possibilità di consorziarsi con essi;
- promuove la costituzione di altre Associazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero la partecipazione come socio, al fine di sostenere il conseguimento degli scopi dell'Associazione medesima;
- collabora con Autorità Governative locali, Enti, Organizzazioni, Associazioni internazionali, nazionali e locali, per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione medesima;
- promuove e favorisce le iniziative volte a garantire un assetto del territorio coordinato e compatibile con i valori ambientali e con la tutela della salute;
- organizza gruppi di lavoro per produrre, raccogliere, diffondere strumenti di informazione editoriale, audiovisivi o quanto altro possibile, attraverso l’evoluzione dei mezzi e delle tecniche di comunicazione analogica e digitale;
- promuove e favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla determinazione delle scelte riguardanti il territorio e le sue risorse;
- promuove e favorisce iniziative di educazione ambientale, anche in collegamento con le Istituzioni formative e di Istruzione, sia pubbliche sia private;
- promuove azioni tese al superamento delle disparità sociali ed economiche, e di ogni altra forma di discriminazione derivante dalle violazioni dei principi della cultura ecologista;
- promuove le iniziative editoriali e si avvale di tutti i mezzi di comunicazione;
- promuove e realizza, in qualsiasi area del pianeta, progetti finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo durevole che diano attuazione al raggiungimento della sicurezza alimentare, della difesa della biodiversità, alla difesa ed al pieno utilizzo delle risorse naturali, al miglioramento della qualità della vita e a tutte quelle azioni condivise e sottoscritte negli accordi internazionali sull’ambiente;
- svolge attività di orientamento al lavoro, formazione professionale, qualificazione e riqualificazione sulle tematiche esplicate dallo statuto, anche attraverso la promozione o la gestione diretta di parchi, riserve e beni culturali in genere.
- Promuove attività volte alla tutela dei beni ambientali e culturali mediante l’introduzione di un servizio di GEV Guardie Ecologiche Volontarie. Tali attività è normata da apposito regolamento.
Art. 5 - Soci
L'Associazione è aperta a tutti coloro che condividono e perseguono le finalità e gli scopi previsti dal presente Statuto. E’ tassativamente vietata la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. L’Associazione è anche aperta all’adesione e all’affiliazione di altre associazioni. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione, ne condividono le finalità e si impegnano a sostenerne l'attività, a rispettarne lo Statuto ed a versare annualmente il contributo associativo. L'adesione all'Associazione può essere richiesta sia a livello nazionale sia a livello di Circoli territoriali o tematici. Vengono riconosciuti Soci Benemeriti coloro che, per l'opera svolta, hanno acquistato particolari benemerenze e significativi riconoscimenti in rapporto alle finalità e agli scopi dell'Associazione. Essi vengono chiamati ad aderire all'Associazione e con la loro accettazione si impegnano, al pari dei soci ordinari, a rispettarne lo Statuto ed a versare annualmente il contributo associativo. La qualità di socio si perde:
• per recesso unilaterale del socio stesso;
• per esclusione del socio, deliberata dal Consiglio Nazionale su parere del Collegio dei Probiviri in presenza di gravi inosservanza dei doveri associativi;
• per morte del socio;
• per scioglimento dell'Associazione.
Art. 6 - Organi dell'Associazione
Gli Organi Nazionali dell'Associazione sono:
• L’Assemblea dei Soci;
• Il Consiglio Nazionale;
• Il Presidente;
• Il Comitato Esecutivo;
• Il Tesoriere;
• Il Collegio dei Probiviri;
Gli Organi locali dell’Associazione sono:
• I Circoli Territoriali;
• Il Coordinamento Regionale;
• Il Coordinatore Regionale;
Art. 7 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione nella sede sociale o altrove mediante inviti scritti recapitati almeno 30 giorni prima della data fissata. L'avviso dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente. L'Assemblea è convocata dal Presidente, inoltre, ogni due anni per l'approvazione della relazione sulle attività svolte. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno oppure quando ne sia richiesta da almeno 1/3 dei soci o da 1/3 del Consiglio Nazionale ovvero 3/5 dei membri del Comitato Esecutivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario.
L'Assemblea, oltre che sull’approvazione del Bilancio, delibera su:
• l'elezione del Consiglio Nazionale;
• la nomina delle altre Cariche Sociali;
• indirizza le attività di programmazione annuale;
• le modificazioni dell’Atto Costitutivo;
• ogni altro argomento sottopostole dal Presidente o da chi ha diritto di chiederne la convocazione.
L’Assemblea vigila inoltre affinché venga rispettata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, assicurandosi che venga esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e che venga attribuito esclusivamente agli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione. Demanda altresì al Collegio dei Probiviri il giudizio in merito alle controversie, eventualmente sorte in ordine a quanto precede, tra i soci, tra soci e Associazione, o tra gli Organi della stessa. Delle riunioni assembleari si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Hanno diritto di intervento all'Assemblea dell'Associazione e di voto tutti i soci maggiori di età, ordinari e benemeriti, che siano in regola con il versamento dei contributi sociali. I soci non possono farsi rappresentare per delega. L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
Art. 8 - Consiglio Nazionale
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale. I consiglieri sono eletti tra i soci dell’Assemblea Nazionale, in numero deciso di volta in volta dall’Assemblea stessa; i Coordinatori Regionali, laddove costituito e riconosciuto il coordinamento regionale, sono membri di diritto del Consiglio. La sostituzione di membri eletti, ma dimissionari, può avvenire per cooptazione di altri soci da parte del Consiglio Nazionale in carica ma il numero totale dei consiglieri cooptati non può essere superiore a ¼ del Consiglio stesso. In qualsiasi caso di cooptazione, le nomine in tal modo effettuate devono essere sottoposte all’approvazione dei soci, da deliberare nel corso della prima Assemblea Nazionale utile, che possono sancirne la ratifica ovvero la sostituzione. Il Consiglio Nazionale dura in carica due anni. Il Consiglio Nazionale nomina i membri del Comitato Esecutivo nel cui ambito il Consiglio stesso elegge il Presidente, il Vice - Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente di norma ogni quattro mesi. E’ altresì convocato su richiesta della maggioranza dei consiglieri e della maggioranza del Comitato Esecutivo. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei convenuti. Delle riunioni del Consiglio Nazionale si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Nazionale:
• programma e delibera le linee di intervento dell’Associazione in attuazione degli indirizzi approvati dall’Assemblea Nazionale;
• approva i bilanci preventivi;
• entro il 31 marzo di ciascun anno approva il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente per il successivo esame ed approvazione da parte dell’Assemblea;
• approva il programma delle attività da svolgere sulla base degli indirizzi approvati dall’Assemblea Nazionale;
• predispone le linee programmatiche per l’anno successivo da sottoporre all’Assemblea;
• provvede alla gestione del patrimonio;
• conserva l’elenco degli iscritti;
• nomina per cooptazione i membri da sostituire fino ad ¼ del Consiglio stesso;
• determina i contributi annuali dei soci e i contributi dovuti dai Circoli Territoriali all’Associazione Nazionale;
• determina i contributi annuali dovuti dalle associazioni territoriali autonome affiliate, ai sensi del successivo art. 13, all’Associazione Nazionale;
• delibera sulla revoca dell’affiliazione delle associazioni territoriali formate ai sensi dell’art. 13 in caso di grave violazione dei principi e delle norme che regolano la vita dell’associazione.
Art. 9 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Nazionale nell’ambito del Consiglio stesso e nel numero di volta in volta deciso dal Consiglio Nazionale e dura in carica due anni. Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:
• la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea Nazionale e dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale; in particolare compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• l’emanazione del regolamento interno sul funzionamento dell’associazione;
• la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale per l’approvazione;
• la predisposizione del bilancio preventivo per il successivo esercizio nonché del programma delle attività da svolgere;
• l'attribuzione di eventuali poteri e deleghe al Tesoriere.
• Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno ¼ dei membri. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal membro più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei membri. Delle riunioni del Comitato Esecutivo si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Qualora venga meno alcuno dei membri, occorre procedere alla sua sostituzione da parte del Consiglio Nazionale.
Art. 10 - Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale, indirizza le iniziative deliberate dall’Assemblea Nazionale. In caso di urgenza ed in assenza di specifica delibera adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti ritenuti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.
Art. 11 - Tesoriere
Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Nazionale, provvede, su delega del Comitato Esecutivo, al movimento del denaro e dei valori dell'Associazione. In base alle attribuzioni e nei limiti che il Comitato Esecutivo vorrà delegargli, il Tesoriere potrà:
• riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell'Associazione; eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o chi per esso, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;
• depositare denaro e valori presso uno o più Istituti di credito prescelto dal Consiglio di Presidenza e controllare il movimento del conto corrente postale, se istituito;
• tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente ed al Comitato Esecutivo;
• collaborare a qualsiasi verifica del Presidente o del Comitato esecutivo.
Art. 12 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ai Probiviri spetta di esaminare e giudicare, nel rispetto del principio del contraddittorio, le controversie tra i soci, i Circoli, i Coordinamenti, tra questi e l’Associazione o tra gli Organi della stessa, secondo le modalità, le procedure e le sanzioni, applicandole come stabilite dal regolamento dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri decide pertanto sui ricorsi avverso le delibere che attengono all’esclusione di soci o rigettano domande di adesione ovvero in merito alle controversie, il cui giudizio é demandato dall’Assemblea dei Soci, in ordine al rispetto della disciplina uniforme del rapporto associativo, delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e dell’attribuzione del diritto di voto esclusivamente ai soci maggiori di età. La pronuncia dei Probiviri è esclusiva ed il loro giudizio inappellabile.
Art. 13 - Organizzazione Locale
L'Associazione promuove il protagonismo e la partecipazione responsabile ed attiva di tutti i soci e si fonda sull'aggregazione di tali soci sul rispettivo territorio, con la costituzione di “Comitati Promotori” e di “Circoli Territoriali” e di “Circoli Tematici” che si riconoscano negli scopi dell’Associazione. I Circoli territoriali di ciascuna Regione si coordinano a loro volta attraverso la costituzione di "Coordinamenti Regionali". Le modalità di costituzione dei Comitati Promotori, dei Circoli Territoriali e dei Coordinamenti Regionali e il loro funzionamento sono indicati nel regolamento. Il Coordinatore Regionale è eletto dall’Assemblea dei Circoli Territoriali, secondo le modalità indicate nel regolamento, e, di norma, in concomitanza con le scadenze assembleari nazionali. Il Coordinatore Regionale ha la rappresentanza legale dell’ Associazione nelle Regioni a statuto speciale come individuate dall’art. 116 della Costituzione Italiana; in quest’ipotesi e limitatamente a tutte le attività intraprese e a qualsivoglia rapporto intrattenuto nel territorio regionale di riferimento, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione spettano al Coordinamento Regionale; i rapporti tra gli organi Regionali e quelli Nazionali vengono disciplinati nel Regolamento. Nelle Regioni a statuto ordinario il Coordinatore Regionale ha la rappresentanza legale su delega del Presidente; in tal caso, esercita le proprie funzioni di amministrazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento . I Circoli di ciascuna Regione, su proposta del Coordinamento Regionale, possono deliberare di costituirsi in Associazione Regionale autonoma; in questa ipotesi alla denominazione dell’associazione dovrà seguire la denominazione della regione di riferimento. Le articolazioni regionali dell’associazione che decidono di trasformarsi in associazione autonoma devono esplicitamente richiamarsi allo statuto dell’Associazione Nazionale ed approvarne finalità e scopi. Le Associazioni Regionali sono costituite con atto autonomo formato e registrato a’ sensi di legge, ed operano in regime di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Esse sono affiliate di diritto all’Associazione Nazionale e potranno concorrere e partecipare allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione Nazionale anche sulla base di appositi accordi. In virtù di tale affiliazione le Associazioni Regionali beneficiano dei riconoscimenti istituzionali e delle prerogative riconosciute da leggi o regolamenti all’Associazione Nazionale. Ogni singolo Circolo Territoriale di ciascuna Regione, su deliberazione della maggioranza dei 2/3 dei soci regolarmente iscritti, può a sua volta costituirsi in associazione locale dotata di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, in questa ipotesi, alla denominazione dell’associazione dovrà seguire la denominazione del comune o del territorio di riferimento, tale circoli sono affiliati di diritto all’Associazione Regionale. Le modalità di costituzione dei Circoli Territoriali autonomi di ogni regione, da effettuarsi con atto autonomo formato e registrato a’ sensi di legge, nonché la regolamentazione dei loro rapporti con le Associazioni Regionali, sono indicate negli statuti o nei regolamenti delle Associazioni Regionali. In caso di grave violazione, da parte di una Associazione Regionale affiliata, dei principi fondamentali che ispirano l’Associazione Nazionale o in caso di attività che contrastino con gli scopi e le finalità del presente statuto, il Consiglio Nazionale può revocare con atto unilaterale l’affiliazione dell’Associazione Regionale e vietare l’utilizzo e la spendita del nome e del logo dell’Associazione Nazionale.
Art. 14 - Comitato Tecnico Scientifico
Viene istituito un Comitato Tecnico Scientifico presieduto da un Coordinatore. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Nazionale che provvede alla nomina dei componenti la commissione. Il Consiglio Nazionale può istituire anche Comitati Tecnici Scientifici a livello regionale.
Art. 15 – Comitato Giuridico
Viene istituito il Comitato Giuridico di VAS (Cogivas) presieduto da un coordinatore. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Nazionale e provvede alla nomina dei componenti la commissione.
Art. 16 - Commissioni
Il Comitato Esecutivo potrà avvalersi dell'opera di esperti del Comitato Tecnico Scientifico, del Comitato Giuridico e di apposite Commissioni di lavoro istituite per lo svolgimento dei propri compiti. Le Commissioni sono tenute a riferire sui propri lavori e programmi al Comitato Esecutivo, su richiesta del Presidente e in ogni caso almeno una volta l'anno.
Art. 17 - Patrimonio dell'Associazione
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati, da donazioni e contributi di privati, da contributi pubblici, da eventuali introiti derivanti dallo svolgimento delle attività realizzanti le finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e da eventuali avanzi di bilancio.
Art. 18 - Esercizio Finanziario e destinazione degli utili
L'Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione si scioglie:
• per sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
• per l'impossibilità di funzionamento o per la totale inattività dell'Assemblea, protratta almeno per un esercizio;
• per deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'organizzazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito preventivamente l'organo di controllo di cui all'art. 3. comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge che regolano le associazioni private ed a quelle che regolano le attività delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale. In ogni caso sono applicabili gli obblighi e i divieti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
IL PRESIDENTE Guido Pollice
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